(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 46 dell'11 novembre 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20  della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30
(Modificazioni  all'ordinamento  dell'Amministrazione   regionale   -
Istituzione  dell'Assessorato  dell'urbanistica  e  del  Servizio  di
vigilanza sulle cooperative, passaggio  del  Servizio  dei  trasporti
alla  Presidenza  della  Giunta  regionale   e   nuove   disposizioni
sull'Ufficio legislativo e legale); 
  Visto l'art. 99, comma 1,  lettera  a)  della  legge  regionale  n.
9/2019 che ha modificato l'art. 20 della legge regionale  n.  30/1968
prevedendo  che  agli  avvocati  dell'Avvocatura  della  Regione  per
l'attivita' professionale svolta  venga  corrisposto  annualmente  un
compenso «in modo da attribuire a  ciascun  avvocato  una  somma  non
superiore all'80 per cento del suo trattamento economico  complessivo
annuo»; 
  Richiamato altresi' l'art. 20, comma 2  della  legge  regionale  n.
30/1968, come  introdotto  dall'art.  99  della  legge  regionale  n.
9/2019,  il  quale  prevede  che  i  criteri  e   le   modalita'   di
corresponsione del compenso sono definiti con regolamento; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al   regolamento
concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art.
20 della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30  (Modificazioni
all'ordinamento   dell'Amministrazione   regionale   -    Istituzione
dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di  vigilanza  sulle
cooperative, passaggio del Servizio  dei  trasporti  alla  Presidenza
della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio  legislativo
e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12,  comma  10,  della
legge regionale 6 agosto 2015, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 138/2016» approvato con deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1632 del 30 ottobre 2020, e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   regolamento
concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art.
20 della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30  (Modificazioni
all'ordinamento   dell'Amministrazione   regionale   -    Istituzione
dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di  vigilanza  sulle
cooperative, passaggio del Servizio  dei  trasporti  alla  Presidenza
della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio  legislativo
e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12,  comma  10,  della
legge regionale 6 agosto 2015, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 138/2016» nel testo allegato che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA