(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 dell'11 novembre 2020) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale); Visto l'art. 99, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2019 che ha modificato l'art. 20 della legge regionale n. 30/1968 prevedendo che agli avvocati dell'Avvocatura della Regione per l'attivita' professionale svolta venga corrisposto annualmente un compenso «in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo»; Richiamato altresi' l'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come introdotto dall'art. 99 della legge regionale n. 9/2019, il quale prevede che i criteri e le modalita' di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 30 ottobre 2020, e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA